La VII sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza 22 gennaio 2009 n. 8/5/09
ha stabilito che nei contratti di leasing di automobili, il bollo debba gravare sulla società di leasing e non sull’utilizzatore.
Con tale pronuncia l’autorità giudicante, basandosi su quanto disciplinato dall’articolo 5, comma 32, del Dl 953/1982
nel testo sostituito dalla legge di conversione 53/1983, ha rigettato la pretese di una società di leasing secondo cui il soggetto passivo della tassa di circolazione dovesse essere l’utilizzatore a partire dalla prima immatricolazione.
La norma sopra richiamata infatti prevede in modo inequivocabile che siano tenuti al pagamento della tassa in oggetto coloro i quali risultano essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico per i veicoli in esso iscritti.
Il contratto di leasing però, costituendo solo un negozio giuridico che consente all’utilizzatore di acquistare il bene ricevuto con il pagamento dell’ultimo canone attraverso l’esercizio del patto di opzione si traduce in un mero prestito finalizzato a ad un eventuale acquisto
futuro non configurando quindi immediato effetto traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
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