Nello scorso mese di dicembre sono state pubblicate le tabelle, elaborate dall’Automobile Club d’Italia, che fissano i costi chilometrici di esercizio per l’anno 2011 di autovetture, motocicli e ciclomotori concessi in uso ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l’utilizzo promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro che per esigenze private. Per i modelli più recenti, il costo chilometrico, che costituisce la base del valore fiscale, è generalmente aumentato rispetto all’anno 2010 di 2-3 punti percentuali. Per il 2011 si assisterà quindi ad una nuova pressione fiscale per coloro che fanno uso di veicoli aziendali. L’assegnazione dell’auto aziendale anche per finalità extralavorative costituisce uno strumento di incentivazione del dipendente che sempre più aziende utilizzano. Con l’assoggettamento in busta paga dei valori convenzionali (che sono comunque inferiori al beneficio reale ottenuto dal dipendente ogni qualvolta il dipendente stesso superi la trascurabile percorrenza annua di 4.500 chilometri), l’impresa ottiene la possibilità di dedurre una quota del 50 per cento in più dei costi sostenuti (passando dal 40% al 90%) dell’auto, senza altresì dover applicare il tetto di 18.076 euro per il conteggio degli ammortamenti e dei canoni di leasing.
Come si effettua il calcolo? La tabella Aci del benefit auto predisposta sulla base di una percorrenza annua di 15mila chilometri è quella prevista dal fisco per il calcolo del reddito da indicare in busta paga. L’imponibile si ottiene moltiplicando il costo al chilometro dell’autovettura interessata per 15mila e calcolando quindi il 30% del risultato, quota che la legge attribuisce all’uso privato da parte del dipendente. Dal momento che la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, l’ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell’anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.
Ovviamente, se il dipendente, in cambio della possibilità di utilizzare il veicolo anche per uso personale, corrisponde al datore di lavoro delle somme (direttamente o tramite trattenuta in busta paga), questi importi vanno sottratti dal reddito imponibile del fringe benefit. Nel valorizzare il fringe benefit, l’importo addebitato al lavoratore o dallo stesso corrisposto per l’utilizzo promiscuo del veicolo deve essere computato al lordo dell’Iva.
Quando invece il veicolo è concesso per uso esclusivamente personale, non si applica la regola forfetaria di determinazione del fringe benefit, ma quella generale, in base alla quale l’imponibile fiscale è determinato applicando il criterio del valore normale (articolo 9 del Tuir), riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.
A questo link si possono trovare le tabelle dell’ACI 2011. Esse sono suddivise per tipo di alimentazione e per autoveicoli in produzione e fuori produzione. Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella (perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello), l’ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (circolare ministeriale 326/1997).