
Il pagamento in contanti non sarà dunque più ammesso ai fini fiscali (ovviamente nulla cambierà per i privati). La Legge di Bilancio stabilisce l’obbligo della fattura elettronica per tutti i rifornimenti di carburante effettuati dalle imprese e dai professionisti con partita Iva. I commi dal 920 al 927 del provvedimento costringono dunque all’utilizzo della moneta elettronica, sia a fini di tracciabilità delle operazioni sia per ottenere la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione. La nuova normativa stabilisce espressamente l’abbandono della disciplina della scheda carburante, attraverso l’abrogazione dell’art. 2 della Legge 21 febbraio 1977, n. 31. Chi effettuerà rifornimenti in contanti sarà libero di farlo, ma in tal caso perderà la possibilità di dedurre l’Iva sul costo di benzina e gasolio.
L’obiettivo della riforma è, ovviamente, quello di contrastare l’utilizzo indebito di deduzioni e detrazioni, nonché l’evasione dell’IVA. Anche se il Legislatore non ha pensato a tutte le conseguenze che questa decisione potrebbe comportare. Per esempio, il cliente aziendale che effettuerà un rifornimento senza avere una fuel card, ma intenderà pagare con una carta di credito o un bancomat, necessiterà di fattura immediata: il gestore dell’impianto di rifornimento sarà costretto a emettere fatture elettroniche contestuali all’erogazione del carburante, con conseguente rallentamento delle operazioni, oppure dovrà disporre di personale apposito per la gestione della fatturazione, con conseguente aggravio dei costi di personale. In merito, l’Agenzia delle Entrate e lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno ancora dato indicazioni: nei prossimi mesi dovrebbero entrambi fornire spiegazioni sull’applicazione della normativa e sulle modalità operative.